Supporto Clienti
Sicurezza
impianti
domestici
Reclami e
richieste
informazioni
È fatta salva la possibilità per il cliente finale di inviare al venditore il reclamo scritto senza utilizzare il modulo di cui al comma precedente, purché la comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l’identificazione del cliente finale che sporge reclamo e l’invio della risposta motivata scritta:
a) il nome ed il cognome;
b) l’indirizzo di fornitura;
c) l’indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l’invio della risposta scritta;
d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi);
e) il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell’energia elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente;
f) una breve descrizione dei fatti contestati
Recapito Postale
Viale Cesare Battisti 19b
06034 – Foligno
Mail
info@e3energy.it
Telefono
(+39) 0742.1977273
La nostra assistenza clienti è a disposizione per qualunque informazione dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
Assicurazione clienti finali
Chiunque usi, anche occasionalmente, gas naturale o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 167/2020/R/gas dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:
– i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta);
– i consumatori di gas metano per autotrazione.
Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.
Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore energia reti e ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it .
Per assistenza sulla compilazione del modulo di denuncia di sinistro (MDS); per informazioni sullo stato di una pratica assicurativa aperta a seguito di una precedente denuncia di sinistro; per inoltro di reclami sull’andamento dell’iter di liquidazione dei danni è possibile fare riferimento al CIG – Comitato Italiano Gas.
800.92.92.86 CIG – Comitato Italiano Gas
attivo dal Lunedì al Giovedì 09:00 – 12:00 e 14:00 – 16:30, il Venerdì 09:00 – 13:00
(Il servizio viene sospeso in alcuni periodi dell’anno, generalmente coincidenti con periodi di festività o vacanza)
Sportello del Consumatore dell’Acquirente Unico per informazioni relative alla copertura assicurativa.
Numero verde: 800166654
e-mail: assigas@cig.it
fax: 02 720 016 46
Accertamenti della sicurezza post contatore
Con Delibera 40/2014/R/gas del 06 febbraio 2014 https://www.arera.it/it/docs/14/040-14.htm l’Autorità ha definito le nuove disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas.
Le utenze soggette alla nuova disciplina sono esclusivamente gli impianti a gas alimentati tramite reti canalizzate per uso non tecnologico, ossia uso riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento.
Gli oneri posti a copertura dei costi per gli interventi eseguiti dal distributore locale per gli accertamenti effettuati sono definiti nel seguente allegato F/40 di cui la invitiamo a prendere visione.
Prescrizione importi risalenti ai 2 anni precedenti
Per fatture con scadenza successiva al 01 marzo 2018 per le forniture di Energia Elettrica e al 1° gennaio 2019 per le forniture del gas, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) il cliente può, nei casi di ritardi nella fatturazione superiori ai due anni a causa di negligenza da parte dell’azienda di distribuzione o di fornitura, eccepire la prescrizione e pagare solo gli importi fatturati relativi ai consumi degli ultimi 2 anni.
Tale richiesta può essere inoltrata all’indirizzo info@e3energy.it inviando il modulo presente in fattura o scaricabile qui di seguito.
La prescrizione breve si applica a utenti domestici, microimprese e professionisti, inoltre si segnala che sono esclusi dal provvedimento in questione i clienti multisito (qualora almeno un punto non sia servito in bassa tensione o non abbia consumi annui inferiori a 200.000 Smc) e le amministrazioni pubbliche.
Si ricorda che, in ogni caso, le informazioni relative all’importo prescrivibile sono riportate in bolletta, per via della già citata delibera di ARERA, in base alla quale gli operatori sono appunto obbligati a informare il cliente, nell’ottica della tutela del consumatore e della trasparenza di mercato, su tutti i dati importanti per la conoscenza dei propri consumi e per effettuare correttamente i pagamenti. Gli importi oggetto di prescrizione sono inoltre esclusi dall’ambito di applicazione di eventuali clausole contrattuali che prevedano metodi di pagamento quali servizi di incasso pre-autorizzati SEPA Direct Debit – SDD (domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito), anche nel caso in cui fossero la modalità indicata dal cliente finale relativamente alle fatture di periodo e di chiusura.
Si precisa che nel caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali si ritiene non sia maturata la prescrizione, a causa della presunta sussistenza di cause ostative ai sensi della normativa primaria e generale di riferimento, il venditore è tenuto ad integrare la fattura recante tali importi con una pagina iniziale aggiuntiva contenente il seguente avviso testuale:
“La fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni per i quali si ritiene non sia maturata la prescrizione biennale, di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) per cause ostative ai sensi della disciplina primaria e generale di riferimento”
L’avviso di cui sopra dovrà essere accompagnato dall’indicazione dell’ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni, dalla motivazione che ha determinato la comunicazione in questione e di una sezione che indica la possibilità di inviare un reclamo al venditore, nonché un recapito postale o fax e una modalità telematica o indirizzo di posta elettronica del venditore a cui far pervenire il reclamo medesimo.
Si precisa invece che il diritto del venditore a recuperare il saldo delle fatture non pagate si prescrive se non viene esercitato per 5 anni da quando lo stesso diventa esigibile (ovvero dalla data di scadenza della fattura). Tuttavia, se durante questo periodo il fornitore di energia pone in essere atti interruttivi della prescrizione (ad esempio, inviando una lettera di costituzione in mora), il termine di prescrizione inizia a decorrere di nuovo, come se non si tenesse conto del tempo già trascorso.
Imposte
Il gas, al pari di benzina o luce, in Italia è oggetto di un’articolata tassazione; in particolare, le imposte sul metano si dividono in tre tipologie: accisa, IVA, e addizionale regionale.
I consumi di energia elettrica sono invece assoggettati all’accisa e all’IVA.
Nel documento allegato sono elencate le imposizioni fiscali vigenti attualmente.